10-3-1998 |
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA |
Serie generale n. 57 |
LEGGI, DECRETI E ORDINANZE
PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 1998, n. 37
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n.577, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
95 del 22 aprile 1985;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre
1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di
concerto con il Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
- Il presente regolamento disciplina i procedimenti di
controllo delle condizioni di sicurezza per la
prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente
normativa,alla competenza dei comandi provinciali dei
vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei
progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio
delle attività soggette a controllo, all'approvazione
delle deroghe alla normativa di conformità.
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento
gli adempimenti previsti per il settore delle attività
industriali a rischio di incidente rilevante soggette
alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modificazioni ed integrazioni.
- Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale
dei vigili del fuoco è denominato "comando".
- Nell'ambito di applicazione del presente regolamento
rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del
Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive
modifiche ed integrazioni.
- Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché
la trasparenza e la speditezza dell'attività
amministrativa, le modalità di presentazione delle
domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente
regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa
documentazione da allegare sono disciplinate con decreto
del Ministro dell'interno di concerto il Ministro per la
funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati
criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a
pagamento resi da parte dei comandi.
Art. 2.
Parere di conformità
- Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui
al comma 4 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al
comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
- Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla
conformità degli stessi alla normativa antincendio entro
quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
Qualora la complessità del progetto lo richieda, il
predetto termine, previa comunicazione all'interessato
entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto,
è differito al novantesimo giorno. In caso di
documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso
in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile
richiedere al soggetto interessato l'integrazione della
documentazione presentata, il termine è interrotto, per
una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di
ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il
progetto si intende respinto.
Art. 3.
Rilascio del certificato di prevenzione incendi
- Completate le opere di cui al progetto approvato, gli
enti e privati sono tenuti a presentare al comando
domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto
nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
- Entro novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare
il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa
di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei
requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale
termine può essere prorogato, per una sola volta, di
quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione
all'interessato.
- Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del
sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di
esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che
costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta
all'esercizio dell'attività.
- Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di
sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata
comunicazione all'interessato ed alle autorità
competenti ai fini dell'adozione dei relativi
provvedimenti.
- Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato,
in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una
dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità
dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale
attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti
in materia di sicurezza antincendio e si impegna al
rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando
rilascia all'interessato contestuale ricevuta
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che
costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione
provvisoria all'esercizio dell'attività.
- Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del
criterio di economicità, qualora il sopralluogo
richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal
comando nel corso di un procedimento di autorizzazione
che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da
organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il
comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si
applica dovendosi far riferimento ai termini
procedimentali ivi stabiliti
Art. 4.
Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
- Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione
incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo
utile e comunque prima della scadenza del certificato,
apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel
decreto di cui all'articolo 1, comma 5, corredata da una
dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante
che non è mutata la situazione riscontrata alla data del
rilascio del certificato stesso, e da una perizia
giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché
dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando,
sulla base della documentazione prodotta, provvede entro
quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 5.
Obblighi connessi con l'esercizio
dell'attività
- Gli enti e i privati
responsabili di attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato
di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e
le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di
effettuare verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione secondo le cadenze temporali che sono
indicate dal comando nel certificato di prevenzione o
all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della
dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi
provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata
informazione e formazione del personale dipendente sui
rischi di incendio connessi con la specifica attività,
sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un
incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
- I controlli, le
verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione
e la formazione del personale, che vengono effettuati,
devono essere annotati in un apposito registro a cura dei
responsabili dell'attività. Tale registro deve essere
mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei
controlli di competenza del comando.
- Ogni modifica delle
strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di
esercizio dell'attività, che comportano una alterazione
delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio,
obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure
previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
Art. 6.
Procedimento di deroga
- Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a
controllo di prevenzione incendi e le attività in essi
svolte presentino caratteristiche tali da non consentire
l'integrale osservanza della normativa vigente, gli
interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto
di cui all'articolo 1, comma 5, possono presentare al
comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle
condizioni prescritte.
- Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato
parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento,
all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco.
L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico
regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla
ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando
ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del
fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle
deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati,
da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e
l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.
Art. 7.
Nulla osta provvisorio
- I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio
per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione
incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre
1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure
piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi
indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo
1985, nonché all'osservanza degli obblighi di cui
all'articolo 5 del presente regolamento. Il nulla osta
provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli
fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi
previsti dalla normativa in materia di prevenzione
incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle
modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché
quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma
secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini
stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal
Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di
attività di cui all'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non già
emanate, devono essere adottate entro tre anni
dall'emanazione del presente regolamento.
Art. 8.
Norme transitorie
- Alle domande presentate ai comandi prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della
acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di
prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le
quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si
applica la disciplina del presente regolamento. In tali
casi si intende per data di presentazione della domanda
quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o
quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove
necessaria, richiesta dal comando.
Art. 9.
Abrogazioni
- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti norme:
- articoli 10, comma quinto; 11, comma primo,
lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;
- articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo;
e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Art. 10.
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 12 gennaio 1998 |
SCÀLFARO |
|
PRODI,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
BASSANINI,
Ministro per la funzione
pubblica e gli
affari regionali
NAPOLITANO,
Ministro
dell'interno |
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27
febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 19